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NUMERO 2 - 17/01/2018

 La crisi (del settantesimo anno) della Costituzione italiana

Quando i Padri costituenti hanno pesato, parola per parola, periodo per periodo, il testo della Costituzione, la immaginavano come la Legge fondamentale della Repubblica, come la (sola) Fonte della convivenza civile degli italiani, come l’unico pilastro della vita istituzionale del Paese, ma anche delle libertà e dei diritti dei cittadini (Calamandrei). E’ vero che, agli artt. 10 e 11, era prevista un’apertura a fonti del diritto sovranazionali, ma è anche vero che quelle previsioni restavano confinate nell’ambito di un fisiologico riconoscimento degli effetti giuridici del diritto internazionale pattizio e alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni (Conforti). Sennonchè, è accaduto, nel tempo, che la Costituzione ha progressivamente perduto quel carattere di “sacralità” (Ciampi) di cui sono connotate le Carte fondamentali di uno Stato e ha ceduto la sua “forza” originaria, per un verso, alle spinte di fonti sovranazionali e, per un altro, alle esigenze di un decisionismo governativo che non tollera più il rispetto delle procedure costituzionali. La prevalenza delle fonti sovranazionali ha messo in crisi (perlopiù) la tenuta dei principi enunciati nella prima parte della Costituzione; le pressioni della c.d. fast democracy hanno stressato, piegandoli, i processi decisionali (fondati sulla centralità del Parlamento) descritti nella seconda parte della Carta. Il difficile, ma mirabile ed equilibrato, compromesso raggiunto tra le diverse componenti culturali e politiche rappresentate nell’Assemblea Costituente nella definizione dei principi fondamentali, dei diritti e delle libertà dei cittadini (Elia), che ha retto e governato per decenni, secondo uno schema ordinato e naturale, le relazioni tra lo Stato, i corpi intermedi e i cittadini, è entrato in crisi con l’affermazione del diritto sovranazionale come preminente o, comunque, equivalente, rispetto alle enunciazioni costituzionali. Prima il diritto dell’Unione Europea e, poi, i principi consacrati nella Convenzione     per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) hanno, infatti, acquisito, in esito a un processo lungo e tormentato (governato, ma, allo stesso tempo, anche subìto, dalla Corte Costituzionale italiana), una “forza”, rispetto, non solo alla legislazione nazionale ordinaria, ma anche alla stessa Costituzione, che impone, ormai, di considerare quelle fonti prevalenti rispetto alla stessa Legge fondamentale della Repubblica. O, comunque, di ritenerle, se non prevalenti in via automatica, oggetto di un giudizio di bilanciamento, affidato alla Corte Costituzionale, con i valori e i principi cristallizzati nella Carta (nello scrutinio di compatibilità con la stessa CEDU e con i Trattati europei delle disposizioni legislative nazionali sospettate di confliggere con essi). I valori consacrati dai costituenti come fondativi della convivenza repubblicana hanno ormai perduto quel carattere di intangibilità e risultano sempre più destinati a soccombere a fronte dell’esigenza di assicurare l’attuazione dei principi europei (per come cristallizzati nei Trattati) o dei diritti della CEDU (che, è bene ricordarlo, non sempre coincidono con quelli costituzionali, soprattutto nella vincolante interpretazione che ne offrono le Corti legittimate a chiarire il senso e la portata dei rispettivi sistemi). Come si vede, dunque, la Costituzione ha perso quel rango di Legge suprema, alla quale (sola) devono obbedire le leggi ordinarie, per acquisire quello, meno nobile, di legge cedevole, rispetto al diritto dei Trattati dell’UE, o di parametro equivalente e concorrente con le previsioni della CEDU nella verifica della costituzionalità delle norme ordinarie. Per quanto mitigata dai principi del “margine di apprezzamento” (per come definito dalla Corte di Strasburgo) e dalla teoria dei “controlimiti” (Corte Cost., sent. n.238 del 2014), che escludono una preminenza assoluta e indefettibile dei Trattati europei e della CEDU su confliggenti valori costituzionali, la dialettica tra le predette fonti sovranazionali e la Carta si risolve, in ogni caso, in un indebolimento di quest’ultima e in una sua (inevitabile) degradazione dal rango di Legge suprema dell’ordinamento. Né potrebbe validamente obiettarsi l’astratta inconfigurabilità di un conflitto tra le fonti confrontate: la diversa conformazione e declinazione, in esse, di alcuni principi e diritti fondamentali non solo non esclude profili di antinomia, ma, al contrario, li enfatizza, nella misura in cui proprio il carattere fondativo e generale di essi esige un loro pieno e incondizionato rispetto. E’ vero che si è creato un “rapporto di benefica circolarità” (Caravita) tra i diversi sistemi di tutela (nazionale e sovranazionale) dei diritti fondamentali, ma è anche vero che l’idea originaria dei costituenti di disegnare un’architettura, anche valoriale, fondante, al quale avrebbe dovuto conformarsi, in via esclusiva, l’organizzazione e l’ordinamento della Repubblica è naufragata sugli scogli del diritto sovranazionale che si è progressivamente affermato come prevalente, equiparato o concorrente, rispetto alla Costituzione. Senza avventurarci in un giudizio politico sugli effetti di questo progressivo indebolimento della Carta fondamentale, ci limitiamo a registrare le conseguenze del processo giuridico, ma anche culturale, descritto, non senza mancare di rilevare che le nuove fonti non paiono sorrette dalla medesima legittimazione politica che ha ispirato l’Assemblea Costituente... (segue)



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